GRUPPO KANTUTITA-FAMIGLIE DEL MONDO

Associazione di Volontariato

 

STATUTO

 

Articolo 1 – Costituzione

 

1.1    E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Gruppo Kantutita-Famiglie del Mondo onlus”.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n.460, l’associazione è costituita in conformità al dettato della legge che le consente di essere considerata ONLUS (Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). La qualificazione di “associazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

1.2    I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

 

1.3    L’associazione è apartitica e indipendente e ha durata illimitata.

 

1.4    L’associazione ha sede in Bergamo, via Gavazzeni n.9.

 

1.5    Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia ed in altre regioni del territorio italiano.

 

Articolo 2 – Scopi

 

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, ha lo scopo di favorire l’incontro e la pacifica convivenza fra le culture di paesi diversi, e specialmente, ma non solo, quando culture diverse si incontrano in un medesimo nucleo familiare, come nel caso dell’adozione internazionale di un minore, o nell’ambito di istituzioni educative, formative e non.

 

Articolo 3 – Finalità

 

In particolare l’associazione si pone le seguenti finalità:

 

3.1 contribuire a cancellare i luoghi comuni sul Terzo Mondo e i falsi miti della superiorità occidentale, di liberare dai pregiudizi e stereotipi di ogni genere;

 

3.2 aiutare i genitori adottivi a conoscere meglio le culture dei Paesi di origine dei loro figli, ed i figli a crescere con la consapevolezza del valore della loro cultura di nascita;

 

3.3 fornire solidarietà morale alle coppie di genitori adottivi e alle famiglie affidatarie, sostenendoli nei primi tempi della formazione della nuova famiglia, e successivamente nelle varie fasi della crescita dei minori;

 

3.4 essere solidali, contribuendo ad abbattere le barriere che impediscono ad ogni uomo di accettare la “diversità” di ogni altro uomo nel mondo;

 

3.5 sostenere con aiuti concreti le situazioni di povertà ed abbandono nel mondo, contribuendo a promuovere, nei limiti dei propri mezzi, progetti finalizzati alla realizzazione e al sostegno di strutture socioeconomiche autonome;

 

L’associazione si propone di perseguire queste finalità operando in particolar modo sui nuclei familiari e sulla società in cui essi vivono, con iniziative rivolte sia ai bambini in età prescolare e scolare, che agli adulti.

L’associazione, per perseguire gli scopi statutari, intende promuovere manifestazioni culturali, ricreative e/o benefiche, predisporre pubblicazioni in qualsiasi forma (ad esempio cartacea, video, informatica/digitale), aprire e mantenere contatti con altri enti che perseguano finalità analoghe o complementari.

L’associazione potrà promuovere raccolte di fondi, che saranno utilizzati per sostenere progetti e/o servizi gestiti direttamente dall’associazione o da altre organizzazioni o persone esterne alla stessa, nell’ambito delle finalità statutarie.

 

Articolo 4 – Aderenti all’associazione.

 

4.1 Sono aderenti all’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Gli aderenti possono essere:

 

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell’associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.

 

4.2 Il numero degli aderenti è illimitato.

 

4.3 Possono aderire all’associazione tutti coloro che lo desiderano senza discriminazione di nazionalità, religione, ceto sociale e sesso.

 

4.4 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri (v.art.6).

 

Articolo 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

 

5.1 Nella domanda di ammissione l’aspirante dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione.

 

5.2 L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli Aderenti dell’associazione.

 

5.3 Gli Aderenti cessano di partecipare all’associazione:

·         per dimissione volontaria;

·         per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

·         per decesso;

·         per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità statutari;

·         per persistente violazione degli obblighi statutari.

 

5.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto della ammissione e l’esclusione dovranno essere motivati. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli Aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Articolo 6 – Diritti e doveri degli aderenti.

 

6.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.

 

6.2 Gli aderenti hanno diritto:

·         di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

·         di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

·         di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

·         di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

6.3 Gli aderenti sono obbligati:

·         ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

·         a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;

·         a svolgere le attività preventivamente concordate;

·         a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

 

6.4 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altri rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

 

Articolo 7 – Patrimonio – Entrate.

 

7.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

·         dai beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;

·         da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze d bilancio in bilancio;

·         da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

 

7.2 Le entrate dell’associazione sono costituite da:

·         contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;

·         contributi di privati;

·         contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

·         contributi di organismi internazionali;

·         donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;

·         rimborsi derivanti da convenzioni;

·         rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

·         entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

·         fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l’offerta di beni di modico valore;

·         ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

 

7.3 I fondi sono depositati presso gli istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, che deve preventivamente verificare che tali Istituti non siano impegnati in transazioni e attività che, anche se legali, sono in netto contrasto con gli scopi e le finalità dell’associazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto a scegliere preferibilmente Istituti di finanza etica.

 

7.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

 

Articolo 8 – Organi dell’associazione.

 

8.1 Organi dell’associazione sono:

·         l’Assemblea degli Aderenti;

·         il Consiglio Direttivo;

·         il Presidente.

 

8.2 Potranno essere inoltre costituiti collegi di controllo e garanzia, secondo le decisioni dell’Assemblea degli Aderenti;

·         il Collegio dei Revisori dei conti;

·         il Collegio dei Garanti.

 

Articolo 9 – Assemblea degli aderenti

 

9.1 L’Assemblea è costituta da tutti gli aderenti all’associazione.

 

9.2 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’associazione.

 

9.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

 

9.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

 

9.5 L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

·         l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

·         l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

·         l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

 

9.6 Altri compiti dell’Assemblea sono:

·         eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

·         eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)

·         eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)

·         approvare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

·         fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

 

9.7 Di ogni assemblea deve essere redatto verbale da scrivere nel registro dell’Assemblea degli Aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

 

9.8 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

 

9.9 L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 

9.10 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 

9.11 Per deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art.16.

 

9.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

 

Articolo 10 – Il consiglio Direttivo.

 

10.1 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

 

10.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

 

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

10.4 Compete al Consiglio Direttivo:

·         compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

·         fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;

·         sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

·         determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

·         eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

·         nominare il Segretario (eventualmente il tesoriere e/o il segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non aderenti;

·         accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

·         deliberare in merito all’esclusione di aderenti;

·         ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

·         assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

·         istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consuntivo;

·         nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

 

10.6 In caso di dimissioni, cessazione o espulsione di un membro del Consiglio Direttivo, il primo degli aderenti non eletti viene automaticamente integrato al suo posto. Nel caso nessuno dei non eletti accetti la nomina o in loro assenza, sarà convocata l’assemblea per l’elezione del Consigliere mancante.

 

Articolo 11 – Il Presidente

 

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

 

11.2 Il Presidente:

·         ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

·         è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

·         ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

·         convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;

·         in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo ratifica nella prima riunione successiva.

 

11.3 In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Articolo 12 – Collegio dei Revisori dei Conti.

 

12.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

 

12.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:

·         elegge tra i suoi componenti il Presidente;

·         esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

·         agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

·         può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Compitato Esecutivo;

·         riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte e trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 13 – Collegio dei Garanti.

 

13.1 L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

 

13.2 Il Collegio dei Garanti:

·         ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione e i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

·         giudica ex bono et equo formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

Articolo 14 – Gratuità delle cariche.

 

14.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

 

14.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Articolo 15 – Il bilancio.

 

15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se nominati, almeno 30 giorni prima della presentazione dell’assemblea.

 

15.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

 

15.3 Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

 

15.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

 

Articolo 16 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento

 

16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno una decina degli aderenti. Le stesse sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

16.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

Articolo 17 – Norme di rinvio.

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n.266 del 11.8.1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

 

Articolo 18 – Norme di funzionamento.

 

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede. Gli aderenti possono richiedere copia personale.